Il
nuovo Codice Deontologico del medico Giuramento
professionale Consapevole
dellimportanza e della solennità dellatto che compio e
dellimpegno che assumo, giuro:
di
esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di
comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della
vita, la tutela della salute fisica e psichica delluomo e il
sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi nella mia
attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali,
nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie
conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e
prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme
deontologiche che regolano lesercizio della medicina e quelle
giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia
professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alla
mia capacità professionale e alle mie doti morali; di evitare,
anche al di fuori dellesercizio professionale, ogni atto e
comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della
categoria; di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di
opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e
impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e
prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità,
condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza
durgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in
caso di pubblica calamità, a disposizione dellautorità
competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto
del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il
rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni
caso sul reciproco rispetto; di astenermi dall"accanimento"
diagnostico e terapeutico; di osservare il segreto su tutto ciò
che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito
nellesercizio della mia professione o in ragione del mio stato.
Titolo
I Oggetto e campo di applicazione
Articolo
1 - Definizione Il Codice di deontologia medica contiene principi
e regole che il medico-chirurgo e lodontoiatra, iscritti agli albi
professionali dellOrdine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare
nellesercizio della professione. Il comportamento del medico,
anche al di fuori dellesercizio della professione, deve essere
consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto
alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non
lo esime dalla responsabilità disciplinare. Articolo
2 - Potestà disciplinare - Sanzioni Linosservanza dei
precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di
deontologia medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli
al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili
con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità degli atti. Titolo
II Doveri generali del medico CAPO
I - Indipendenza e dignità della professione
Articolo
3 - Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita,
della salute fisica e psichica delluomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona
umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di
religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in
tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa
nellaccezione più ampia del termine, come condizione cioè di
benessere fisico e psichico della persona. Articolo
4 - Libertà e indipendenza della professione Lesercizio della
medicina è fondato sulla libertà e sullindipendenza della
professione. Articolo
5 - Esercizio dellattività professionale Il medico
nellesercizio della professione deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica,
della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a
interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il
medico deve denunciare allOrdine ogni iniziativa tendente a
imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale,
da qualunque parte essa provenga. Articolo
6 - Limiti dellattività professionale In nessun caso il medico
deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste
cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio
professionale.
CAPO
II - Prestazioni durgenza
Articolo
7 - Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua
abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o
cure durgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni
specifica e adeguata assistenza. Articolo
8 - Calamità Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di
epidemia, deve mettersi a disposizione dellautorità competente. CAPO
III - Obblighi peculiari del medico
Articolo
9 - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su
tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della
sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle
prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei
principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La
rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono
giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a
specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e
certificazioni obbligatorie): la
richiesta o lautorizzazione da parte della persona assistita o del
suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle
conseguenze o sullopportunità o meno della rivelazione stessa;
lurgenza di salvaguardare la vita o la salute dellinteressato
o di terzi, nel caso in cui linteressato stesso non sia in grado
di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
lurgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche
nel caso di diniego dellinteressato, ma previa autorizzazione del
garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente
non esime il medico dallobbligo del segreto. Il medico non deve
rendere al giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o
è pervenuto a sua conoscenza nellesercizio della professione. La
cancellazione dallalbo non esime moralmente il medico dagli
obblighi del presente articolo.
Articolo
10 - Documentazione e tutela dei dati Il medico deve tutelare la
riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo
possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi
informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori
dellobbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché
essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati
clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve
assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il
medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di
informazione, notizie che possano consentire lidentificazione del
soggetto cui si riferiscono.
Articolo
11 - Comunicazione e diffusione di dati Nella comunicazione di
atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a
Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve
porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del
segreto professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini
medici, deve preventivamente acquisire il consenso dellinteressato
o dei suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare
alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano
garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita
privata della persona. CAPO
IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Articolo
12 - Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un
accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto
diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia
nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni
presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero,
fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i
trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine delluso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è
tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nellinteresse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici
accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono
vietate ladozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico -scientifica, nonché di
terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste
del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo
scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste
dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è
consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia
scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso
scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la
responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. E
obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità
competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un
trattamento terapeutico. Articolo
13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo La
potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro e della dignità della professione si esprime nellesclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,
fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non
deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata
efficacia e richiede lacquisizione del consenso. E vietato
al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi
eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle
cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a
conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente
comma, è obbligato a farne denuncia anche allOrdine
professionale. Il medico che nellesercizio professionale venga a
conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da
non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche
allOrdine di appartenenza. Articolo
14 - Accanimento diagnostico-terapeutico Il medico deve astenersi
dallostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento
della qualità della vita. Articolo
15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica I
trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico -
fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle
necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze. CAPO
V - Obblighi professionali
Articolo
16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico
ha lobbligo dellaggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue
conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico. Titolo
III Rapporti con il cittadino CAPO
I - Regole generali di comportamento
Articolo
17 - Rispetto dei diritti del cittadino Il medico nel rapporto con
il cittadino deve improntare la propria attività professionale al
rispetto dei diritti fondamentali della persona. Articolo
18 - Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e
competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in
condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi
diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario
per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo,
avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le
prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire,
in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni
e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il
medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non
sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente
le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Articolo
19 - Rifiuto dopera professionale Il medico al quale vengano
richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il
suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno
che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per
la salute della persona assistita. Articolo
20 - Continuità delle cure Il medico deve garantire al cittadino
la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di
impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare
la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto,
affidandolo a colleghi di adeguata competenza. Il medico non può
abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad
assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e
psichica. Articolo
21 - Documentazione clinica Il medico deve, nellinteresse
esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica
in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali
rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per
iscritto. Articolo
22 - Certificazione Il medico non può rifiutarsi di rilasciare
direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di
salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e
attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato. Articolo
23 - Cartella clinica La cartella clinica deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole
della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo
relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività
diagnostico-terapeutiche praticate. CAPO
II - Doveri del medico e diritti del cittadino
Articolo
24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta
del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del
rapporto medico-paziente. Nellesercizio dellattività libero
professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la
scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. E,
pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire
sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico può
consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a
determinati presidi, istituti o luoghi di cura. Articolo
25 - Sfiducia del cittadino Qualora abbia avuto prova di sfiducia
da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se
minore o incapace, il medico può rinunciare allulteriore
trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque,
prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui
competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione
delle cure, previo consenso scritto dellinteressato. Articolo
26 - Soccorso durgenza Il medico che presti soccorso durgenza
a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un
paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga
affidata la continuazione delle cure. Articolo
27 - Fornitura di medicinali Il medico non può fornire i
medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. E vietata al
medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri
indebito lucro.
Articolo
28 - Comparaggio Ogni forma di comparaggio è vietata. CAPO
III - Doveri del medico verso i minori, gli anziani e disabili
Articolo
29 - Assistenza Il medico deve contribuire a proteggere il minore,
lanziano e il disabile, in particolare quando ritenga che
lambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia
sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia
sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di referto o di denuncia allAutorità giudiziaria nei
casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire
di quanto necessario a un armonico sviluppo psico - fisico e affinché
allo stesso, allanziano e al disabile siano garantite qualità e
dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei
diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e
sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di
volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di
opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori
e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità
giudiziaria. CAPO
IV - Informazione e consenso Articolo
30 - Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente
la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e
sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico
nellinformarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di
comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle
proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di
informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico
deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino
in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi
o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla
persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata
volontà della persona assistita di non essere informata o di
delegare ad altro soggetto linformazione deve essere rispettata. Articolo
31 - Informazione a terzi Linformazione a terzi è ammessa solo
con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo
quanto previsto allarticolo 9 allorché sia in grave pericolo la
salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato il
medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei
dati sensibili. Articolo
32 - Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica e/o terapeutica senza lacquisizione del
consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma
scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la
particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per
le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si
renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della
persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di
cui allarticolo 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
terapeutico che possano comportare grave rischio per lincolumità
della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema
necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui
deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni
caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di
intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le
condizioni di cui al successivo articolo 34. Articolo
33 - Consenso del legale rappresentante Allorché si tratti di
minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi
diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili,
deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di
opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento
necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il
medico è tenuto a informare lautorità giudiziaria. Articolo
34 - Autonomia del cittadino Il medico deve attenersi, nel
rispetto della dignità, della libertà e dellindipendenza
professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla
persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non
tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il
medico ha lobbligo di dare informazioni al minore e di tenere
conto della sua volontà, compatibilmente con letà e con la
capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del
legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un
maggiorenne infermo di mente. Articolo
35 - Assistenza durgenza Allorché sussistano condizioni di
urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non
possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve
prestare lassistenza e le cure indispensabili.
CAPO
V - Assistenza ai malati inguaribili
Articolo
36 - Eutanasia Il medico, anche su richiesta del malato, non deve
effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte. Articolo
37 - Assistenza al malato inguaribile In caso di malattie a
prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il
medico deve limitare la sua opera allassistenza morale e alla
terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i
trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità
di vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il
medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché
ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere
mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di
tutte le funzioni dellencefalo. CAPO
VI - Trapianti
Articolo
38 - Prelievo di parti di cadavere Il prelievo di parti di
cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo
nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore. Articolo
39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente Il prelievo
di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto
a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti dellintegrità fisica o
psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in
materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio
e di lucro e presuppone linformazione e il consenso scritto del
donatore o dei suoi legali rappresentanti. CAPO
VII - Sessualità e riproduzione
Articolo
40 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione e
contraccezione Il medico, nellambito della salvaguardia del
diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a
fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera
determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia
di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto
medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute. Articolo
41 - Interruzione volontaria di gravidanza Linterruzione della
gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce
grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di
lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale
pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, può rifiutarsi dintervenire nellinterruzione
volontaria di gravidanza. Articolo
42 - Fecondazione assistita Le tecniche di procreazione umana
medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità. E
fatto divieto al medico, anche nellinteresse del bene del
nascituro, di attuare: forme
di maternità surrogata; forme di fecondazione assistita al di
fuori di coppie eterosessuali stabili; pratiche di fecondazione
assistita in donne in menopausa non precoce; forme di
fecondazione assistita dopo la morte del partner. E proscritta
ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di
embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate pratiche di
fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie
privi di idonei requisiti. CAP.
VIII - Sperimentazione
Articolo
43 - Interventi sul genoma e sullembrione umano Ogni intervento
sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla
correzione di condizioni patologiche. Sono vietate manipolazioni
genetiche sullembrione che non abbiano finalità di prevenzione e
correzione di condizioni patologiche. Articolo
44 - Test genetici predittivi Non sono ammessi test genetici se
non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o
malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto,
dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno
diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva
illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi
della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla
qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione
e di terapia. Il medico non deve, in particolare, eseguire test
genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte
del cittadino interessato. Articolo
45 - Sperimentazione scientifica Il progresso della medicina è
fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della
sperimentazione sullanimale e sulluomo. Articolo
46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sulluomo La ricerca
biomedica e la sperimentazione sulluomo devono ispirarsi
allinderogabile principio dellinviolabilità, dellintegrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti,
nonché sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in
qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori
o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità
preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve
essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità
terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su
infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione
deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel
quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo
assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Articolo
47 - Sperimentazione clinica La sperimentazione, disciplinata
dalle norme di buona pratica clinica, può essere inserita in
trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia
razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica
o terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso di studio
clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei
consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al
mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute. Articolo
48 - Sperimentazione sullanimale La sperimentazione
sullanimale deve essere improntata a esigenze e a finalità
scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa
di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e
mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico. CAPO
IX - Trattamento medico e libertà personale
Articolo
49 - Obblighi del medico Il medico che assista un cittadino in
condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto
rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi
connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento
sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o
autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei
limiti previsti dalla legge.
Articolo
50 - Tortura e trattamenti disumani Il medico non deve in alcun
modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad
atti esecutivi di pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti
crudeli, disumani o degradanti. E vietato al medico di
praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.
Articolo
51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona, sana di
mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il
medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale
decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la
persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria
decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né
collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve
continuare ad assisterla. CAPO
X - Onorari professionali
Articolo
52 - Onorari professionali Nellesercizio libero professionale
vale il principio generale dellintesa diretta tra medico e
cittadino. Lonorario deve rispettare il minimo professionale
approvato dallOrdine anche per le prestazioni svolte allinterno
di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria
compresa lattività libero professionale intramoenia, esercitata
dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, che si configuri come libera professione. Il
medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va
accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da
entrambi. I compensi per le prestazioni medico - chirurgiche non
possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni
medesime. Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa
minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima
stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla
base di criteri definiti dalla Federazione nazionale con proprio atto
di indirizzo e coordinamento. Il medico può, in particolari
circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale
comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela. CAPO
XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Articolo
53 - Pubblicità in materia sanitaria Sono vietate al medico tutte
le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio
della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua
opera. Il medico è responsabile delluso che si fa del suo
nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue
dichiarazioni. Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa,
strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e
interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e
di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Articolo
54 - Informazione sanitaria Linformazione sanitaria non può
assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per
consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
linformazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e
discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e
controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal
consiglio dellOrdine provinciale di appartenenza sulla base di
principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
nazionale. Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla
salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve
garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma
pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera. Articolo
55 - Scoperte scientifiche Il medico non deve divulgare notizie al
pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate
dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate
attese e illusorie speranze. Articolo
56 - Divieto di patrocinio Il medico o associazioni di medici non
devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e
prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale. Titolo
IV Rapporti con i colleghi
CAPO
I - Solidarietà tra medici
Articolo
57 - Rispetto reciproco Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai
principi del reciproco rispetto e della considerazione della
rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non
deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile
dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di
lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il
medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a
ingiuste accuse. Articolo
58 - Rapporti con il medico curante Il medico che presti la
propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di
specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal
cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione
al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal
paziente, degli indirizzi diagnostico - terapeutici attuati e delle
valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero. CAPO
II - Consulenza e consulto
Articolo
59 - Consulenza e consulto Il medico curante deve proporre il
consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di
specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la
documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso
clinico o linteresse del malato esigano il ricorso a specifiche
competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il
medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia
richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e leventuale
documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza
sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della
collegiale collaborazione. Articolo
60 - Divergenza tra curante e consulente I giudizi espressi in
sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia
del curante che del consulente. E affidato al medico curante
il compito di attuare lindirizzo terapeutico concordato con il
consulente ed eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti. In
caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra
consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in
assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione
diagnostica e lindirizzo terapeutico consigliato. CAPO
III - Altri rapporti tra medici
Articolo
61 - Supplenza Il medico che sostituisce nellattività
professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire
al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati
sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità
terapeutica. Articolo
62 - Medico curante e ospedaliero Tra medico curante e medici
operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la
corretta informazione allammalato, deve sussistere, nel rispetto
dellautonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di
consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine
di garantire coerenza e continuità diagnostico - terapeutica. Articolo
63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità I giudizi
clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico -
ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione del
malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale dei medici curanti. La stessa condotta deve
mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato. CAPO
IV - Medicina legale
Articolo
64 - Compiti e funzioni medico-legali Nellespletamento dei
compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve
essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare
le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della
verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del
presente Codice di deontologia medica. Il medico curante non può
svolgere funzioni medico - legali di ufficio o di controparte in casi
che interessano la persona da lui assistita. Articolo
65 - Visite fiscali Nellesercizio delle funzioni di controllo,
il medico: deve
far conoscere al soggetto sottoposto allaccertamento la propria
qualifica e la propria funzione; non deve rendere palesi al
soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla
terapia. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il
medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del
malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO
V - Rapporti con lOrdine professionale
Articolo
66 - Doveri di collaborazione Il medico è obbligato a prestare la
massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio
Ordine professionale, tra laltro ottemperando alle convocazioni
del Presidente. Il medico che cambia di residenza, trasferisce in
altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di
esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al consiglio provinciale dellOrdine.
LOrdine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato,
recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al presidente dellOrdine
eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla
corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle
specifiche competenze che devono informare i rapporti della
professione medica con le altre professioni sanitarie. Nellambito
del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e
disponibilità del medico convocato dal presidente dellOrdine
costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il presidente dellOrdine provinciale, nellambito dei suoi
poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la
professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che
privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone lOrdine
di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il
medico eletto negli organi istituzionali dellOrdine deve adempiere
allincarico con diligenza e imparzialità nellinteresse della
collettività e osservare prudenza e riservatezza nellespletamento
dei propri compiti.
Titolo
V Rapporti con i terzi CAPO
I - Svolgimento dellattività professionale
Articolo
67 - Modalità e forme di espletamento dellattività
professionale Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti
allo svolgimento di attività professionale in forma singola o
associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di
servizi, devono essere approvati dagli Ordini se conformi alle regole
della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far
osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dalla Federazione, sentito il consiglio nazionale della
stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto allOrdine
competente per territorio. Il medico non deve partecipare a
imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne
condizionino la dignità e lindipendenza professionale. Lattività
professionale può essere svolta anche in forma associata con le
modalità previste dallatto di indirizzo della Federazione
nazionale. Il medico nellambito di ogni forma partecipativa o
associativa dellesercizio della professione: è,
e resta, responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
non deve subire condizionamenti della sua autonomia e
indipendenza professionale; non può accettare limiti di tempo e
di modo della propria attività, né forme di remunerazione in
contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive
della dignità e della autonomia professionale. Articolo 68 -
Rapporto con altre professioni sanitarie Il medico non deve
stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie
che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o
commerciale inerenti lesercizio professionale. Nellinteresse
del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le
competenze professionali.
Titolo
VI Rapporti con il S.S.N. e con enti pubblici e privati CAPO
I - Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o
convenzionato
Articolo
69 - Medico dipendente o convenzionato Il medico che presta la
propria opera a rapporto dimpiego o di convenzione, nellambito
di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà
disciplinare dellOrdine anche in adempimento degli obblighi
connessi al rapporto di impiego o convenzionale. Il medico qualora
si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie
dellente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività
professionale, deve chiedere lintervento dellOrdine, onde siano
salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In attesa della
composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i
casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone
a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della
propria attività professionale. Articolo
70 - Direzione sanitaria Il medico che svolge funzioni di
direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o
private deve garantire, nellespletamento della sua attività, il
rispetto delle norme del Codice di deontologia medica e la difesa
dellautonomia e della dignità professionale allinterno della
struttura in cui opera. Egli ha il dovere di collaborare con
lOrdine professionale, competente per territorio, nei compiti di
vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la
correttezza delle prestazioni professionali nellinteresse dei
cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del
materiale informativo attinente alla organizzazione e alle
prestazioni erogate dalla struttura. Articolo
71 - Collegialità Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni
e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati,
operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai
principi del reciproco rispetto, di collegialità e di
collaborazione. Articolo
72 - Eccesso di prestazioni Il medico dipendente o convenzionato
deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia
affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente
sulla qualità e lequità delle prestazioni, nonché sul rispetto
delle norme deontologiche. Il medico non deve assumere impegni
professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da
pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza
del malato. Articolo
73 - Conflitto di interessi Il medico dipendente o convenzionato
con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare
comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la
propria attività libero - professionale. CAPO
II - Medicina dello Sport
Articolo
74 - Accertamento della idoneità fisica La valutazione della
idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi
criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica
del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più
recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali
rischi che la specifica attività sportiva può comportare. Articolo
75 - Idoneità - Valutazione medica Il medico ha lobbligo, in
qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere
o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in
particolare negli sport che possano comportare danni allintegrità
psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e allOrdine professionale. Articolo
76 - Doping Il medico non deve consigliare, prescrivere o
somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad
alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali
interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il
naturale equilibrio psico- fisico del soggetto. CAPO
III - Tutela della salute collettiva
Articolo
77 - Attività nellinteresse della collettività Il medico è
tenuto a partecipare allattività e ai programmi di tutela della
salute nellinteresse della collettività. Articolo
78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Il
medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di
trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima
diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e
ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite
dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dellanonimato. Articolo
79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da
abuso Limpegno professionale del medico nella prevenzione,
nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del
dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della
persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nellaiuto tecnico e
umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di
dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre
organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si
occupano di questo grave disagio. Disposizione
finale
Gli
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono
tenuti a inviare ai singoli iscritti allAlbo il Codice di
deontologia medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e
di approfondimento. Il medico e lodontoiatra devono prestare il
giuramento professionale.
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